Art. 21.
(Accesso ai contributi).

      1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici e complementari fruibili per una stessa opera audiovisiva non può superare, rispettivamente, il 50 per cento e il 70 per cento del costo complessivo dell'opera o del costo massimo ammissibile della stessa, come definiti al comma 2, a seconda di quale tra i due costi sia minore. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano sia minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota della partecipazione italiana.
      2. La configurazione di costo complessivo dell'opera audiovisiva è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione sino a integrale completamento della produzione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione della produzione. Il costo massimo ammissibile rappresenta il volume massimo di costo complessivo dell'opera che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.
      3. Per le opere audiovisive di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato all'80 per cento del costo complessivo dell'opera,

 

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ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 2.